| Martedì 14 Giugno 2011 15:51 |
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Ambiente e Territorio /Edilizia pubblica e privata |
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Concessioni demaniali marittime: limiti alla gestione in proprio da parte del Comune |
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| sentenza T.A.R. Campania - Napoli n. 2310 del 27/04/2011 | |
Sulla possibilità per un Comune di affidare direttamente ad una società i servizi nautici con riferimento ai beni del demanio marittimo.
1. Concessione - Demaniale - Marittimo - Decisione comunale di non rilasciare nuove concessioni a privati - Affidamento diretto ad una società - Assenza dei presupposti - Contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici - Sussiste
1. La decisione di un'amministrazione comunale di non rilasciare nuove concessioni demaniali marittime a privati - strettamente connessa alla volontà dell'Amministrazione comunale di assumere in proprio la gestione del servizio di assistenza e ormeggio dei natanti per gli specchi acquei di un Comune - e di affidare direttamente ad una società tutti i servizi riguardanti la nautica da diporto da prestarsi con riferimento ai beni del demanio marittimo siti nel medesimo Comune, quando non sia assunta nel rispetto dei presupposti necessari per procedere ad un affidamento diretto secondo lo schema dell'in house providing, va considerata in contrasto con la normativa comunitaria e statale in materia di concessioni demaniali marittime, e come tale illegittima.
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N. 2310/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 3745/2006 Reg. Ric.
N. 1595/2008 Reg. Ric.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 3745/2006, proposto da D. F., in proprio e quale titolare della ditta "Emozioni mare", rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dall'avvocato Vincenza Agnese, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Diocleziano n. 255, presso lo studio dell'avvocato Rosa Spadaro;
contro
il Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pantalone, con il quale è domiciliato in Napoli presso la Segreteria del T.A.R. per la Campania;
ricorso n. 1595/2008, proposto D. F., in proprio e quale titolare della ditta "Emozioni mare", rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dall'avvocato Vincenza Agnese, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Diocleziano n. 255, presso lo studio dell'avvocato Rosa Spadaro;
contro
il Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
- Vice Prefetto Aggiunto Raffaella Moscarella, commissario ad acta presso il Comune di Ischia, nominato per l'esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 20183/2005;
- società I. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- quanto al ricorso n. 3745/2006, della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Ischia n. 59 del 23.02.2006 avente ad oggetto "approvazione progetto per l'utilizzo degli specchi acquei - adempimenti conseguenti la delibera G.C. n. 296 del 29.9.2005 - concessioni demaniali marittime", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
- quanto al ricorso n. 1595/2008, del provvedimento n. 1/07, notificato in data 14 dicembre 2007, a firma del Vice Prefetto Aggiunto Raffaella Moscarella, commissario ad acta presso il Comune di Ischia nominato per l'esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 20183/2005, con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno specchio acqueo in località Mandra, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la predetta deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Ischia n. 59 del 23 febbraio 2006;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ischia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l'ordinanza n. 1775/2006, con la quale questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta con il ricorso n. 3745/2006, evidenziando in motivazione che «l'impugnata delibera comunale, nella misura in cui non dispone direttamente sulle istanze dei privati (ma dà mandato al Dirigente UTC Settore Demanio di non rilasciare nuove concessioni demaniali marittime), si configura come atto presupposto generale non immediatamente lesivo, e quindi non autonomamente impugnabile, ma solo in sede di impugnazione dell'eventuale atto applicativo reiettivo dell'istanza del ricorrente (o di accoglimento di analoghe, concorrenti, istanze di altri soggetti, laddove ritenute pregiudizievoli)»;
Vista l'ordinanza n. 1011/2008, con la quale questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta con il ricorso n. 1595/2008, evidenziando in motivazione che «i motivi di ricorso «investono non tanto il provvedimento del commissario ad acta, oggetto dell'impugnativa quale proposta e qui oggi all'esame, ma la presupposta deliberazione della giunta municipale di Ischia n. 59 del 23.2.2006, impugnata con il separato ricorso n. 3745/2006, in esito al quale, allo stato, l'unica pronuncia giurisdizionale intervenuta è l'ordinanza collegiale n. 1775 del 21 giugno 2006, comunque reiettiva della domanda cautelare in tale sede esaminata»;
CONSIDERATO, in via preliminare che sussistono evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva per disporre, ai sensi dell'art. 70 del codice del processo amministrativo, la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati e che gli stessi possono essere decisi con "sentenza in forma semplificata", ai sensi dell'art. 74 del codice del processo amministrativo;
CONSIDERATO, in punto di fatto, che:
- con il ricorso n. 3745/2006 è stato chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 23 febbraio 2006 che, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe lesiva del suo interesse a conseguire il rilascio di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno specchio acqueo in località Mandra e illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere;
- con il ricorso n. 1595/2008 è stato chiesto l'annullamento del provvedimento n. 1/07 - con il quale il commissario ad acta nominato per l'esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 20183/2005, in attuazione della deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 23 febbraio 2006, ha negato al ricorrente il rilascio di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno specchio acqueo in località Mandra - deducendo, tra l'altro, che tale provvedimento è illegittimo perché con la predetta deliberazione il Comune di Ischia mira a svolgere un'attività in regime di monopolio, in violazione della menzionata normativa comunitaria e statale in materia di concessioni demaniali marittime, che impone lo svolgimento procedure ad evidenza pubblica informate ai principi di trasparenza e non discriminazione;
- il ricorrente, con memorie depositate in data 7 marzo 2011 in entrambi i giudizi, ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi in epigrafe indicati - evidenziando in motivazione che la deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 23 febbraio 2006, all'esito di un separato giudizio, è stata annullata da questa Sezione con la sentenza n. 232 del 20 gennaio 2009 - con conseguente condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario;
CONSIDERATO, in via preliminare, che il ricorso n. 3745/2006 deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di un attuale interesse ad agire, in quanto:
- con la deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 23 febbraio 2006 è stato stabilito, tra l'altro, di «dare mandato al Dirigente U.T.C. Settore Demanio di non rilasciare nuove concessioni demaniali marittime a privati che ne facciano richiesta in quanto è volontà dell'Amministrazione di assumere in proprio la gestione del servizio di assistenza e ormeggio dei natanti per gli specchi acquei del Comune di Ischia»;
- come già evidenziato da questa Sezione nella sede cautelare, l'impugnata delibera, nella misura in cui non dispone direttamente sulle istanze dei privati per il rilascio di concessioni demaniali marittime, ma si rivolge direttamente al Dirigente comunale competente in tale materia, si configura come un atto presupposto a carattere generale, non immediatamente lesivo per i privati e, quindi, non impugnabile autonomamente, ma solo unitamente all'eventuale atto applicativo;
CONSIDERATO, sempre in via preliminare, che il ricorso n. 1595/2008, nella parte in cui viene chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 23 febbraio 2006, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto:
- come evidenziato dalla parte ricorrente nelle memorie depositate in data 7 marzo 2011, all'esito di un separato giudizio, questa Sezione con la sentenza n. 232 del 20 gennaio 2009 ha annullato la deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 23 febbraio 2006, evidenziando in motivazione che nel caso della società I. s.r.l. non sussistevano i presupposti per affidare a tale società , secondo lo schema dell'in house providing, la gestione di tutti i servizi riguardanti la nautica da diporto da prestarsi con riferimento ai beni del demanio marittimo siti nel Comune di Ischia;
- stante quanto precede, risulta evidente che, allo stato, il ricorrente non ha più alcun interesse all'annullamento della deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 23 febbraio 2006 perché - trattandosi di un atto generale - gli effetti della sentenza n. 232 del 20 gennaio 2009 non sono limitati alle parti del giudizio all'esito del quale è stata resa, ma si producono erga omes;
CONSIDERATO altresì che il ricorso n. 1595/2008, nella parte in cui viene chiesto l'annullamento del provvedimento n. 1/07, con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno specchio acqueo in località Mandra, deve essere accolto in quanto:
- dalla motivazione di tale provvedimento si evince che lo stesso è stato adottato in attuazione della deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 23 febbraio 2006 nella parte in cui dispone che non vengano rilasciare nuove concessioni demaniali marittime a privati che ne facciano richiesta «in quanto è volontà dell'Amministrazione di assumere in proprio la gestione del servizio di assistenza e ormeggio dei natanti per gli specchi acquei del Comune di Ischia»;
- le censure con le quali viene dedotto che il provvedimento di diniego è illegittimo perché si limita a dare attuazione alla predetta deliberazione n. 59 del 23 febbraio 2006, la quale a sua volta si pone in contrasto con la normativa comunitaria e statale in materia di concessioni demaniali marittime, che impone lo svolgimento procedure ad evidenza pubblica, risulta fondato. Infatti la decisione di non rilasciare nuove concessioni demaniali marittime a privati è strettamente connessa alla volontà dell'Amministrazione comunale di assumere in proprio la gestione del servizio di assistenza e ormeggio dei natanti per gli specchi acquei del Comune di Ischia; tuttavia, la decisione dell'Amministrazione comunale di affidare direttamente alla società I. s.r.l. tutti i servizi riguardanti la nautica da diporto da prestarsi con riferimento ai beni del demanio marittimo siti nel Comune di Ischia si pone effettivamente in contrasto con la normativa comunitaria e statale in materia di concessioni demaniali marittime, perché - come evidenziato da questa Sezione nella sentenza n. 232 del 20 gennaio 2009 - nel caso della predetta società non sussistevano i presupposti necessari per procedere ad un affidamento diretto secondo lo schema dell'in house providing;
CONSIDERATO che
- il ricorso n. 3745/2006 deve essere dichiarato inammissibile;
- il ricorso n. 1595/2008 deve essere in parte dichiarato in parte improcedibile e in parte accolto, con conseguente annullamento del provvedimento commissariale n. 1/07;
- tenuto conto del parziale accoglimento delle domande formulate dalla parte ricorrente, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti n. 3745/2006 e n. 1595/2008:
- dichiara inammissibile il ricorso n. 3745/2006;
- dichiara in parte improcedibile il ricorso n. 1595/2008 e in parte lo accoglie. Per l'effetto annulla il provvedimento commissariale n. 1/07.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano - Presidente
Michelangelo Maria Liguori - Consigliere
Carlo Polidori - Primo Referendario, Estensore
Â
IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano
L'ESTENSORE
Carlo Polidori
Â
Depositata in Segreteria il 27 aprile 2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)












